1. È istituita l'Autorità nazionale per le politiche familiari, di seguito denominata «Autorità», con sede a Roma.
2. L'Autorità esplica le seguenti funzioni:
a) normativa;
b) di vigilanza e di controllo;
c) divulgativo-informativa;
d) consultiva;
e) sanzionatoria.
3. L'Autorità promuove:
a) la cultura familiare nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private;
b) il rispetto della cultura familiare da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito della società civile;
c) la compatibilità dell'esercizio delle funzioni pubbliche e private con l'esercizio delle funzioni familiari, in particolare di quelle connesse all'educazione, alla formazione e allo sviluppo dei membri della comunità familiare;
d) il potenziamento della rete consultoriale.