Art. 15.
(Istituzione dell'Autorità nazionale per le politiche familiari).

      1. È istituita l'Autorità nazionale per le politiche familiari, di seguito denominata «Autorità», con sede a Roma.
      2. L'Autorità esplica le seguenti funzioni:

          a) normativa;

          b) di vigilanza e di controllo;

          c) divulgativo-informativa;

          d) consultiva;

          e) sanzionatoria.

      3. L'Autorità promuove:

          a) la cultura familiare nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private;

          b) il rispetto della cultura familiare da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito della società civile;

          c) la compatibilità dell'esercizio delle funzioni pubbliche e private con l'esercizio delle funzioni familiari, in particolare di quelle connesse all'educazione, alla formazione e allo sviluppo dei membri della comunità familiare;

          d) il potenziamento della rete consultoriale.